Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 (Rv. 638374 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene - Titolarità - Individuazione - Ambulatorietà - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)