Sez. U, Sentenza n. 5932 del 11/11/1982 (Rv. 423687 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - INGEGNERI E ARCHITETTI - SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DI UN INGEGNERE, DI UN PROGETTO EFFETTUATO IN COLLABORAZIONE CON UN GEOMETRA - MANCATA SPECIFICAZIONE CIRCA LA RIPARTIZIONE DEI RISPETTIVI COMPITI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ETICA DELLA CATEGORIA - CONFIGURABILITÀ - ADDEBITO RELATIVO - LEGITTIMITÀ.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - INGEGNERI E ARCHITETTI - SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DI UN INGEGNERE, DI UN PROGETTO EFFETTUATO IN COLLABORAZIONE CON UN GEOMETRA - MANCATA SPECIFICAZIONE CIRCA LA RIPARTIZIONE DEI RISPETTIVI COMPITI - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ETICA DELLA CATEGORIA - CONFIGURABILITÀ - ADDEBITO RELATIVO - LEGITTIMITÀ.*
Nei confronti di un ingegnere, il quale, avvalendosi della collaborazione di un geometra per la progettazione di opere edilizie, abbia sottoscritto il relativo progetto senza alcuna specificazione circa la ripartizione dei rispettivi compiti, sì da far insorgere nei terzi il dubbio che detto geometra sia andato oltre i limiti quantitativi e qualitativi delle proprie competenze, è legittimo l'addebito, da parte degli organi professionali titolari del potere disciplinare, di una violazione delle regole di etica della categoria, atteso che, in relazione alle esigenze di tutela dei valori della deontologia professionale, anche il sospetto della consumazione di un illecito, originato da una condotta del professionista suscettibile di essere percepita nell'ambiente, è idoneo a recare offesa al prestigio ed al decoro della categoria.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 43, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)