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Sez. L, Sentenza n. 6193 del 20/06/1990 (Rv. 467863 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - PLURALITÀ DI MALATTIE BREVI DEL LAVORATORE - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCANZA DI PATTI CONTRATTUALI - DETERMINAZIONI EQUITATIVE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467863-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - PLURALITÀ DI MALATTIE BREVI DEL LAVORATORE - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCANZA DI PATTI CONTRATTUALI - DETERMINAZIONI EQUITATIVE DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI - FATTISPECIE.*

In relazione ad una pluralità di malattie brevi del lavoratore, ed al fine della Determinazione del periodo di comporto per sommatoria, oltre il quale è legittimo il recesso del datore di lavoro, qualora il giudice, difettando patti contrattuali, sia chiamato a far ricorso all'equità (equità di tipo integrativo, in quanto rivolta ad individuare la regola cui assoggettare il caso concreto), i termini del giudizio devono essere ricercati, anzitutto, nel concetto stesso di giustizia, insito nella legge naturale, e poi, gradatamente, nei principi costituzionali, nello spirito informatore della contrattazione collettiva, nelle Disposizioni del codice civile sul rapporto di lavoro, ed infine nella tradizione giuridica, quale elemento comprimario d'ermeneutica legislativa (ai sensi dell'art. 12 primo comma delle preleggi). Detto prioritario concetto di giustizia, articolandosi nei principi di legalità e di uguaglianza, ed implicando una mediazione fra posizioni antinomiche non soltanto in base a parametri commutativi, comporta la necessità di una valutazione dei soggetti della vicenda e delle loro contrapposte esigenze, al fine di un contemperamento delle une con le altre, e quindi impone di considerare sia la situazione più debole del lavoratore, per la tutela della sua dignità d'individuo e di membro della collettività, sia la situazione del datore di lavoro, correlata ai connotati ed alle dimensioni della sua impresa, nonché alle caratteristiche del momento economico. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che il comporto di dodici mesi, prorogato di altri sei in caso di ricaduta nella medesima malattia entro il periodo di due mesi dalla prima guarigione, previsto dall'art. 19 del C.C.n. Legge 16 luglio 1979 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale, fosse applicabile anche nell'ipotesi - non espressamente disciplinata - di molteplici ricadute, entro il termine suddetto, nella medesima malattia). (Conf 2056/86, mass n 445260).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Preleggi art. 12, Contr. Coll. 16/07/1979 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)