Sez. L, Sentenza n. 7103 del 23/06/1995 (Rv. 493045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE | Determinazione contrattuale del solo comporto secco - Determinazione giudiziale secondo equità del comporto per malattie intermittenti - Durata di un anno per il termine interno e di tre anni per il termine esterno - Legittimità - Determinazione contrattuale del comporto secco in un anno - Ininfluenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE
Il giudice di merito, quando determina secondo equità, ai sensi dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., il periodo di comporto per l'ipotesi di assenze intermittenti per malattia - poiché il contratto collettivo disciplina solo il cosiddetto comporto secco -, procede correttamente se fissa in un anno la durata massima complessiva delle assenze (cosiddetto termine interno) e in tre anni il periodo entro cui rileva la verificazione di detta morbilità cosiddetto termine esterno), anche se il contratto collettivo determina in un anno il comporto secco. Infatti non sussiste una sproporzione tra le due discipline, perché il comporto discontinuo riguarda patologie di minore gravità e meritevoli quindi di diversa considerazione. Inoltre il ricorso ad un tale tipo di determinazione, invece che ad una valutazione caso per caso, risponde a criteri di equità, perché, oltre a contemperare gli opposti interessi delle parti, offre alle stesse la possibilità di prevedere la durata della conservazione del posto di lavoro anche in caso di morbilità discontinua.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)