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Sez. 6, Sentenza n. 8760 del 12/05/1978 Ud. (dep. 30/06/1978) Rv. 139561 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA DI UFFICIO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139561-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITA O INAMMISSIBILITA - IN GENERE - GIUDICE A QUO (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA DI UFFICIO - FATTISPECIE.*

L'inammissibilita dell'impugnazione - non suscettibile di sanatoria - e rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e se non e stata rilevata dal giudice a quo va rilevata e dichiarata dal giudice ad quem, ed anche dalla Corte di Cassazione nel caso di ricorso del solo imputato. (nella specie la Cassazione ha dichiarato la inammissibilita dell'appello escludendo la nullita della sentenza di secondo grado invocata dall'imputato per omessa pronuncia sull'appello inammissibile).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)