diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 3199 del 16/11/1983 Cc. (dep. 12/01/1984) Rv. 162089 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - SANATORIE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIFFERENZE CON LE NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162089-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - SANATORIE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIFFERENZE CON LE NULLITÀ.*

Le sanatorie previste per le nullità non operano per le inammissibilità. Con riguardo alle nullità infatti l'ordinamento di rito penale stabilisce tassativamente (al fine di evitare il disordinato moltiplicarsi di equipollenti processuali) Disposizioni generali e particolari idonee a ricollegare l'atto viziato a fatti, successivi al determinarsi del vizio, in forza dei quali risulta realizzata una fattispecie sussidiaria formalmente diversa da quella tipica, ma capace di esprimere una validità identica a quella assegnata dalla legge a quest'ultima. Lo stesso ordinamento non prevede invece per le inammissibilità alcuna disposizione di sanatoria: sicché esse vanno rilevate, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (Conf mass n 157420; (Conf mass n 152844; (Conf mass n 150932; (Conf mass n 148339; (Conf mass n 146732; (Conf mass n 146522; (Conf mass n 140135; (Conf mass n 139561; (Conf mass n 134640; (Conf mass n 139663; (Conf mass n 128058; (Conf mass n 120665).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 187, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 385, Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)