Sez. 3, Sentenza n. 4818 del 09/11/1977 (Rv. 388421 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI - TIPI DI APPALTO - DI MANUTENZIONE - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - CONSEGUENZE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTO RETROATTIVO - LIMITI - TIPI DI APPALTO - DI MANUTENZIONE - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - CONSEGUENZE.*
L'appalto non puo ritenersi, in generale, un contratto ad esecuzione continuata o periodica e pertanto, in linea di massima, la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, a norma dell'art 1458 cod civ. cio non puo valere, tuttavia, per alcune figure di appalto (es: appalto di manutenzione o di servizi), le quali sono sostanzialmente ad esecuzione periodica o differita: rispetto ad esse non puo aversi piena retroattivita della risoluzione e restano salve le prestazioni gia eseguite e, quindi, l'Obbligo di pagare il relativo corrispettivo, secondo la reale entita di esse in relazione all'utilita trattane dal committente, e salva sempre un'eventuale ragione di danno per quest'ultimo in rapporto alle prestazioni non eseguite.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)