Sez. 2, Sentenza n. 8247 del 06/04/2009 (Rv. 607821 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Appalto - Natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica - Esclusione - Domanda di risoluzione - Portata generale - Sussistenza - Domanda proposta ad un collegio arbitrale - Valore della controversia - Intero rapporto in contestazione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
L'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che, ove la risoluzione venga richiesta ad un collegio arbitrale, il valore della relativa controversia - rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri - si determina in base a quello dell'intero rapporto dedotto in contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1677, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)