Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14129 del 20/06/2014 (Rv. 631291 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Assegno divorzile - Art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 - Diritto del coniuge ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge - Interpretazione - Maturazione del diritto nel corso del procedimento di divorzio - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In materia di divorzio, l'art. 12 bis della legge 10 dicembre 1970, n. 898 - secondo il quale il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza - va interpretato nel senso che il diritto alla predetta quota sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 10/12/1970 num. 898 art. 12 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)