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Sez. 1, Sentenza n. 19309 del 17/12/2003 (Rv. 568994 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Assegno divorzile - Diritto del coniuge ad una quota dell'indennità di buonuscita corrisposta all'altro coniuge - Sussistenza - Condizioni - Riconoscimento con la sentenza di divorzio - Limiti temporali - Maturazione successivamente alla domanda di divorzio.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568994-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE

In materia di attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, l'art. 12-bis, lege n. 898 del 1970, nella parte in cui disciplina il relativo diritto, va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge se l'indennità spettante all'altro coniuge sia già maturata alla data di proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o maturi successivamente ad essa, in coerenza con la natura costitutiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4, decimo comma, legge n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)