Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 73 del 1978
Massime (2)
Massima n. 12125
- Appello penale
- Provvedimenti appellabili
- Sentenza, pronunciata all'esito di giudizio di primo grado, che abbia prosciolto l'imputato per amnistia a seguito del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti
- Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Poiché soltanto sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza può aver luogo il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti ai fini dell'applicazione dell'amnistia, ne consegue che le relative sentenze possono implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto. (Illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - privandosi il solo imputato di taluni modi generali di esercizio del diritto di difesa - dell'art. 513 n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti). - Cfr. S. n. 70/1975.
Norme impugnate
- art. 513, n. 2) codice di procedura penale del 1930
Parametri
Massima n. 12126
- Impugnazioni penali
- Appello
- Sentenza pronunciata dal tribunale in esito al dibattimento di primo grado che abbia prosciolto l'imputato per amnistia a seguito di giudizio di comparazione fra circostanze
- Esclusione del diritto dell'imputato di proporre appello
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Poiché la sentenza emessa dal tribunale o dalla corte d'assise, in esito a dibattimento di primo grado, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti è pronunciata dopo una valutazione in concreto della condotta dell'imputato e, quindi, sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza, contrasta con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa l'art. 513, n. 2 c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado del tribunale o della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. - S. 70/1975.
Norme impugnate
- art. 513, n. 2) codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 30 giugno, il 20 maggio e il 24 maggio 1976 dalla Corte di appello di Roma nei procedimenti penali a carico di Gori Antonello ed altro, Pinna Elena ed altri, Rossi Sergio ed altri, iscritte ai nn. 674, 675, 676 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 dell'anno 1976 e n. 4 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 12 aprile 1977 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Villa Sergio ed altro, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 193 dell'anno 1977;
3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Sansalone Giuseppe, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;
4) ordinanza emessa il 4 ottobre 1977 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di Frateiacci Angelo ed altro, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1978.
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1978 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Con varie ordinanze delle Corti d'Appello di Roma e di Milano, emesse a seguito di appelli proposti avverso sentenze di Tribunale che avevano prosciolto gli imputati dai reati loro ascritti in applicazione di amnistia resa possibile dal giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dei soli imputati contro siffatte sentenze di proscioglimento.
Tutte le ordinanze, con motivazione sintetica e pressoché uniforme, rilevano, conformemente a quanto già osservato da questa Corte con la sentenza n. 70 del 1975, che la forma impugnata, escludendo l'appello dell'imputato avverso le sentenze di proscioglimento per amnistia applicata a seguito di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, contrasta con gli invocati principi costituzionali perché siffatto tipo di proscioglimento implica un giudizio affermativo di colpevolezza, con eventuali pregiudizi morali e giuridici per il soggetto prosciolto, risultando pertanto ingiustificata la soppressione, per il solo imputato, di taluni modi generali d'esercizio della difesa.
Si osserva infine che le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n. 2, c.p.p. - contenente una disposizione del tutto corrispondente circa il divieto di appellare le sentenze del Pretore - dovrebbe valere anche per la norma impugnata, che si diversifica da quella già esaminata soltanto perché si applica alle sentenze del Tribunale e della Corte d'Assise.
Nessuna parte si è costituita in giudizio in questa sede.
:
1) Poiché le ordinanze in epigrafe indicate sollevano la medesima questione, i relativi procedimenti vanno riuniti per esser definiti con unica sentenza.
2) La Corte deve decidere se contrasti o meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
La questione è fondata.
Oggetto del presente giudizio - come di quello deciso con la sentenza di questa Corte n. 70 del 1975 - non è la disposizione escludente il diritto di appellare ogni sentenza dibattimentale che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia, ma la norma che inibisce l'appello quando l'amnistia sia stata applicata per effetto del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti.
Invero, come questa Corte ha già osservato, in tale ultima ipotesi non è sufficiente un giudizio ipotetico, formulato allo stato degli atti, ma occorre valutare in concreto la condotta dell'imputato al fine di accertare in dibattimento se il fatto sussista, se l'imputato lo abbia commesso, e se sia previsto dalla legge come reato. Soltanto sul presupposto di un riconoscimento di colpevolezza può aver luogo il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti e l'estinzione del reato per amnistia.
Da ciò consegue che siffatte sentenze di proscioglimento possono implicare un pregiudizio morale e giuridico per l'imputato prosciolto.
La norma impugnata, che consente il prodursi di effetti negativi in altri giudizi civili e amministrativi, priva il solo imputato di taluni modi generali d'esercizio del diritto di difesa, contrastando quindi con gli invocati principi costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, n. 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978. F.to: LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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