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Sez. 2, Sentenza n. 1988 del 23/06/1971 (Rv. 352592 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINATO - VALORE INDETERMINABILE - DIFFERENZA - MANCATA INDICAZIONE DEL VALORE DA PARTE DELL'ATTORE - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
Stato
decisa il 1971-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352592-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINATO - VALORE INDETERMINABILE - DIFFERENZA - MANCATA INDICAZIONE DEL VALORE DA PARTE DELL'ATTORE - PRESUNZIONE DI COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*

Si ha indeterminabilita del valore della causa quando l'oggetto di essa non e suscettibile di valutazione economica e non nell'ipotesi che il valore, sia pure non determinato in domanda, sia peraltro suscettibile di Determinazione da parte del giudice in base alle risultanze degli Atti. A tale fine deve aversi riguardo a quanto in concreto e richiesto dalle parti e non gia all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domandà e la causa, in Mancanza di indicazione del valore da parte dell'attore, deve presumersi di Competenza del giudice adito ai sensi del primo comma dell'art 14 cod pro civ. (V 2068'70, mass n 348170).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)