Sez. 2, Sentenza n. 3399 del 07/11/1974 (Rv. 371912 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - NOZIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - VALORE INDETERMINABILE - NOZIONE - LIMITI.*
Per cause di valore indeterminabile, di Competenza del tribunale ai sensi dell'art 9, secondo comma, cod proc civ, devono intendersi soltanto quelle riguardanti diritti non suscettibili di valutazione economica; e non gia quelle il cui valore, sia pure non determinato nella domanda, sia suscettibile di Determinazione da parte del giudice in base alle risultanze degli Atti. (V 1988'71, mass n 352592).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)