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Sez. L, Sentenza n. 3752 del 29/03/1995 (Rv. 491524 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Concessione al lavoratore dell'uso di un alloggio - Accertamento del carattere retributivo o no - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla concessione prevista da un contratto collettivo applicabile ai lavoratori del compendio minerario del Raibl.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491524-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sulla determinazione della base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è insindacabile, ove adeguatamente motivato, l'accertamento del giudice di merito sul carattere retributivo della concessione al lavoratore dell'uso di un alloggio (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva affermato che, con riferimento al compendio minerario del Raibl, nella regione Friuli-Venezia Giulia, la concessione ai lavoratori dell'uso gratuito della casa di abitazione - e per gli scapoli della foresteria -, prevista da un accordo collettivo, aveva carattere retributivo, disattendendo la tesi contraria, formulata in concessione alla dedotta riconducibilità di tale concessione, nell'ambito di cosiddetti usi di miniera, allo scopo di costituire, in una zona di confine, un'identità etnica, sociale ed operativa, e in relazione al fatto che analogo beneficio riguardava anche pensionati ex dipendenti, superstiti di dipendenti e il parroco).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)