Sez. L, Sentenza n. 10399 del 04/10/1995 (Rv. 494164 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Prestazione di uso dell'alloggio - All'interno del cantiere di lavoro - Risparmio di energie psicofisiche per il lavoratore - Rilevanza - Assimilabilità ad elementi esclusi dalla contribuzione - Esclusione - Computabilità nella retribuzione imponibile - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all'utilizzazione dell'alloggio concessa ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in maniera adeguata all'interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo, quotidiano, percorso per accedervi. Infatti per i lavoratori, tenuti per legge a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un'utilità cospicua, anche se accompagnata da un vantaggio per la produttività dell'impresa. D'altra parte l'equivalente di tale prestazione di alloggio non è adeguatamente assimilabile ad alcuno degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile, secondo l'elencazione tassativa di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)