Sez. 6, Sentenza n. 35651 del 16/06/2003 Cc. (dep. 17/09/2003) Rv. 226513 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento con rinvio - Riesame provvedimento sequestro - Termine perentorio di dieci giorni ex art. 309 comma 10 cod. proc. pen. - Osservanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame, anche in materia di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di dieci giorni imposto dall'art. 309 comma 10 cod. proc. pen.nel procedimento ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)