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Sez. U, Sentenza n. 5 del 17/04/1996 Cc. (dep. 08/05/1996) Rv. 204463 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Giudizio di rinvio - Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Osservanza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204463-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine

Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della Corte di cassazione, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta non interviene entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)