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Sez. 3, Sentenza n. 2768 del 21/12/2005 Ud. (dep. 24/01/2006) Rv. 233303 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Pertinenza - Subordinazione alle esigenze dell'edificio principale - Necessità - Autonomo valore di mercato - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233303-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia urbanistico-edilizia la nozione di pertinenza, sottratta al regime del permesso di costruire ed assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita, deve essere preordinata ad una esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva, e non deve possedere un autonomo valore di mercato, non consentendo così una sua destinazione autonoma e diversa da quello a servizio dell'immobile cui accede.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)