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Sez. 3, Sentenza n. 39067 del 21/05/2009 Ud. (dep. 08/10/2009) Rv. 244903 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Pertinenza urbanistica - Piscina posta a servizio esclusivo di una residenza privata - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244903-01

EDILIZIA - IN GENERE

La realizzazione di una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire solo nel caso in cui si accerti la sua natura pertinenziale, la quale va esclusa non solo quando la stessa abbia dimensioni non trascurabili, ma anche quando si ponga in contrasto con le prescrizioni di zona della pianificazione ovvero, per le sue caratteristiche, risulti avere una destinazione autonoma.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)