Sez. 3, Sentenza n. 12825 del 19/11/1999 (Rv. 531288 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti di fatto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di assicurazione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
L'art. 2935 cod.civ., che disciplina la decorrenza del termine prescrizionale, si riferisce a cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non a semplici ostacoli di fatto. Ne consegue che non ha rilievo, quanto al decorso del termine prescrizionale di un credito assicurativo, la circostanza che tra l'assicurato e l'assicuratore penda altro giudizio relativo ad un precedente infortunio subito dal medesimo assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)