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Sez. 3, Sentenza n. 12825 del 19/11/1999 (Rv. 531288 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti di fatto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di assicurazione.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531288-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'art. 2935 cod.civ., che disciplina la decorrenza del termine prescrizionale, si riferisce a cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non a semplici ostacoli di fatto. Ne consegue che non ha rilievo, quanto al decorso del termine prescrizionale di un credito assicurativo, la circostanza che tra l'assicurato e l'assicuratore penda altro giudizio relativo ad un precedente infortunio subito dal medesimo assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)