Sez. 3, Sentenza n. 1296 del 06/02/1998 (Rv. 512368 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danno coperto da assicurazione - Indennizzo - Diritto - Prescrizione e decorso - Procedimento penale - Pendenza - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
La pendenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato, relativo ai fatti generatori del danno, non interrompe il corso della prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, trattandosi di impedimento di fatto e non di diritto ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.. Le parti del contratto di assicurazione possono tuttavia escludere l'efficacia di tale norma, prevedendo che - sino a quando l'assicurato non sia prosciolto - egli non possa far valere il diritto al pagamento dell'indennizzo. In questo caso, fino al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, resta sospeso il termine di prescrizione del diritto al pagamento dell'indennizzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)