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Sez. L, Sentenza n. 2537 del 26/05/1989 (Rv. 462873 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - CONCORSO DI PENSIONI OBBLIGATORIE O SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE - INCREMENTO DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - SPETTANZA UNA SOLA VOLTA - DISPOSIZIONI EX PRIMO E TERZO COMMA ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - PENSIONE CONSORTILE PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462873-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - CONCORSO DI PENSIONI OBBLIGATORIE O SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE - INCREMENTO DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - SPETTANZA UNA SOLA VOLTA - DISPOSIZIONI EX PRIMO E TERZO COMMA ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - PENSIONE CONSORTILE PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 - statuenti, nel caso di concorso di pensioni erogate dall'Assicurazione generale obbligatoria e da gestioni sostitutive o integrative della medesima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la spettanza una sola volta dello incremento dell'indennità integrativa speciale e la corresponsione di tale trattamento da parte dell'Assicurazione generale - non sono applicabili alla pensione consortile disciplinata dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dei consorzi di bonifica, la quale costituisce una Forma equivalente di previdenza ai sensi dell'art. 2120 (vecchio testo) cod. civ., che però non è né obbligatoria, nonostante l'efficacia erga omnes del contratto 20 aprile 1951, né sostitutiva od integrativa dell'Assicurazione generale predetta. (Conf 3896/88, mass n 459087; (Conf 9139/87, mass n 456380; (Conf 7566/87, mass n 455511).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15, DPR 09/05/1961 num. 816 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)