Sez. L, Sentenza n. 7566 del 13/10/1987 (Rv. 455511 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PENSIONE AZIENDALE IN SOSTITUZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - TRATTAMENTI PENSIONISTICI OBBLIGATORI, SOSTITUTIVI OD INTEGRATIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AMBITO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ DELLA PENSIONE AZIENDALE E DI UNO DEI SUDDETTI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - INAPPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PREVISIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PENSIONE AZIENDALE IN SOSTITUZIONE DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - TRATTAMENTI PENSIONISTICI OBBLIGATORI, SOSTITUTIVI OD INTEGRATIVI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AMBITO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTEMPORANEA TITOLARITÀ DELLA PENSIONE AZIENDALE E DI UNO DEI SUDDETTI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - ART. 19 LEGGE N. 843 DEL 1978 - INAPPLICABILITÀ.*
Ove la contrattazione collettiva preveda a carico del datore di lavoro una pensione aziendale in sostituzione dell'Obbligo di erogare al dipendente l'indennità di anzianità all'atto della cessazione del rapporto, tale attribuzione - la cui obbligatorietà deriva da un atto dell'autonomia collettiva e non già dalla legge - non rientra tra i trattamenti pensionistici obbligatori, sostitutivi od integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria per Invalidità vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi, né comporta l'esclusione o l'esonero di questi ultimi. Consegue che - ove il lavoratore risulti titolare sia della pensione aziendale, sia di uno dei suddetti trattamenti pensionistici - non trova applicazione il disposto dell'art. 19 legge 21 dicembre 1978 n. 843 che, in caso di cumulo di tali ultimi trattamenti pensionistici obbligatori, limita ad una sola volta il computo dell'indennità di contingenza, o dell'indennità integrativa speciale, o di altra quota aggiuntiva, comunque denominata, collegata alle variazioni del costo della vita. (V 1333/87, mass n 450807).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)