Sez. 5, Sentenza n. 16718 del 12/04/2005 Ud. (dep. 04/05/2005) Rv. 232497 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - IN GENERE | Annullamento per morte del ricorrente - Successivo accertamento della esistenza in vita - Procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione - Trasmissione degli atti per eventuale rinnovo dell'esercizio dell'azione penale - Necessità.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - sentenza - annullamento - senza rinvio - IN GENERE
La sentenza di annullamento senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputato, pronunciata per erronea supposizione valutativa dell'evento "morte" indotta dalla falsa rappresentazione documentale agli atti del processo e non da una svista percettiva, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, ma non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, sicché deve disporsi la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)