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Sez. 5, Ordinanza n. 22817 del 12/02/2004 Cc. (dep. 14/05/2004) Rv. 228808 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Annullamento per morte del ricorrente - Successivo accertamento della sua esistenza in vita - Procedura di correzione dell'errore - Possibilità - Esclusione - Trasmissione degli atti al P.M. per l'eventuale rinnovato esercizio dell'azione penale - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228808-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE

Allorché, sulla base di certificato di morte, riferito a persona omonima del ricorrente, la Corte di cassazione abbia annullato senza rinvio la sentenza impugnata, il successivo accertamento dell'esistenza in vita dell'imputato non può determinare né la rettificazione della sentenza ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. - essendo intervenuto l'annullamento sulla base di un certificato di morte allegato agli atti, quantunque riferito a persona diversa - né l'avvio della procedura di correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis stesso codice, non essendo quest'ultima consentita per le sentenze di annullamento, ma dà luogo all'attivazione della procedura prevista nel precedente art. 69, comma secondo, con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente per l'eventuale esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 69 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 69 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)