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Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 27/05/2005 (Rv. 581055 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Sistema di preclusioni introdotto dalla riforma del 1995 - Tardività nella proposizione di eccezioni processuali e di merito ("ex" art. 180, secondo comma, cod. proc. civ.) - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio - Silenzio dell'attore al riguardo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581055-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA

Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)