Sez. 2, Sentenza n. 6532 del 23/03/2006 (Rv. 589000 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Questione relativa all'esistenza del credito da opporre - Natura - Eccezione in senso stretto - Preclusione ex art. 183 cod. proc. civ. - Operatività - Fondamento
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La questione relativa all'esistenza di una ricognizione di debito opposta in compensazione al credito dedotto in giudizio dalla controparte costituisce eccezione in senso stretto se riferita ad un rapporto obbligatorio diverso da quello che forma oggetto del giudizio. Pertanto, poiché il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato dalla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e alla sua spedita definizione, l'eccezione di compensazione non può essere proposta, dopo la prima udienza di trattazione, nel termine assegnato dal giudice ai sensi del quinto comma dell'art. 183 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)