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Sez. L, Sentenza n. 137 del 08/01/2008 (Rv. 600819 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Sentenza del giudice di pace in tema di opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n.689/1981 declinatoria della competenza a favore del tribunale - Regime anteriore al d.lgs. n.40/2006 - Riassunzione del giudizio - Necessità - Ricorso in cassazione - Ammissibilità - Proposizione dell'appello dinanzi allo stesso giudice di primo grado indicato quale giudice competente per la riassunzione del giudizio - Inammissibilità - Effetto conservativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600819-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO

In materia di opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n.689/1981, la sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza a favore del tribunale, qualora non si proceda alla riassunzione, è suscettibile - nel regime anteriore al d.lgs. n.40/2006 - solo di ricorso in cassazione. Nel caso in cui sia stato proposto appello davanti al medesimo giudice di primo grado indicato come competente, va escluso che si verifichi un effetto conservativo, con conseguente possibilità di decidere la causa nel merito, in quanto detto regime non può trovare applicazione in presenza di un appello inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Legge 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)