Sez. L, Sentenza n. 15866 del 12/11/2002 (Rv. 558428 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Proposizione dell'appello dinanzi allo stesso giudice di primo grado, o ad altro giudice di pari grado - Effetto conservativo - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo a condizione che l'organo adito, benché territorialmente incompetente, sia egualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti al quale potrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. ; il medesimo effetto conservativo, invece, deve escludersi qualora l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del gravame (come nella specie), oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, né può spiegare effetti sananti la costituzione in giudizio dell'appellato (Nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del pretore proposto dinanzi a sè dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.51 del 1998, che devolve la competenza in materia alla Corte d'Appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 134, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)