Sez. 3, Sentenza n. 24002 del 16/11/2011 (Rv. 620303 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa - Nel corso del giudizio di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa può essere disposta d'ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, atteso che essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)