Sez. 1, Sentenza n. 20539 del 24/10/2005 (Rv. 583906 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa ex art. 273 cod. proc. civ. - Nel corso del giudizio di legittimità - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
La riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ. può essere disposta d'ufficio anche nel corso del giudizio di legittimità, poiché essa risponde alle stesse esigenze di ordine pubblico processuale (inammissibilità di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato eventualmente formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)