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Sez. 5, Sentenza n. 468 del 06/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108567 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE O DINIEGO -POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108567-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE O DINIEGO -POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La concessione della sospensione condizionale della pena Forma oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito, il quale non e tenuto a spiegare con dettagliata esposizione tutte le ragioni che lo abbiano indotto ad avvalersi negativamente o positivamente del detto potere non sussiste, pertanto, il vizio di Mancanza assoluta di motivazione, qualora tale esposizione manchi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)