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Sez. 1, Sentenza n. 11156 del 01/10/1981 Ud. (dep. 19/12/1981) Rv. 151340 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151340-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE DETTAGLIATA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La concessione della sospensione condizionale della pena costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a spiegare dettagliatamente le ragioni che lo abbiano indotto ad avvalersi - positivamente o negativamente - di tale potere. (la Cassazione ha ritenuto congruamente motivato il diniego del beneficio in parola, deciso dai giudici di merito, sul rilievo che gli imputati avevano dimostrato una spiccata capacità a delinquere ed erano elementi di una cosca mafiosa). (V mass n 148365; (V mass n 139300; (V mass n 122965; (V mass n 119904; (V mass n 110600; (V mass n 108567).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)