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Sez. L - , Sentenza n. 25136 del 24/10/2017 (Rv. 646110 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Sentenza che definisce il reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012 - Comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Condizioni - Mero avviso del deposito della sentenza - Inidoneità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646110-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 1992, la comunicazione via PEC a cura della cancelleria fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, senza che sia sufficiente il mero avviso del deposito, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l'eventuale impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)