Sez. L, Ordinanza n. 5596 del 01/03/2024 (Rv. 670160-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Sentenza che definisce il reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Condizioni - Mero avviso del deposito della sentenza - Inidoneità .
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)