Sez. 1, Sentenza n. 16494 del 24/03/2004 Cc. (dep. 07/04/2004) Rv. 227936 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Annullamento con rinvio della sentenza di appello - Competenza del giudice di rinvio - Sussistenza - Annullamento riferito solo ad alcuni imputati - Irrilevanza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l'esecuzione è sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell'unicità dell'esecuzione, anche qualora l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)