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Sez. 1, Sentenza n. 8910 del 20/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218268 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Annullamento senza rinvio per prescrizione successivo a precedente annullamento con rinvio - Sentenza di rinvio modificativa di quella di primo grado - Competenza del giudice di rinvio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218268-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Qualora la Corte di cassazione annulli senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato, la sentenza - emessa dal giudice di appello a seguito di suo precedente annullamento con rinvio - con la quale sia stata modificata in senso sostanziale la sentenza di primo grado, giudice dell'esecuzione è quello di rinvio e non quello di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)