Sez. 1, Sentenza n. 10926 del 05/10/1992 (Rv. 478792 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere | Coniugi separati o divorziati - Assegno dovuto ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti - Determinazione - Capacità economica di ciascun genitore - Valutazione - Criteri.
Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere
Ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai figli minori o comunque non ancora autosufficienti, ancorché maggiorenni, la valutazione della capacità economica di ciascun genitore, separato o divorziato, deve essere effettuata considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)