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Sez. 1, Sentenza n. 706 del 21/01/1995 (Rv. 489826 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Coniugi separati o divorziati - Assegno dovuto ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti - Determinazione - Capacità economica di ciascun genitore - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1995-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489826-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai figli minori o comunque non ancora autosufficienti, ancorché maggiorenni, la valutazione della capacità economica di ciascun genitore, separato o divorziato, deve essere effettuata considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)