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Sez. 6, Sentenza n. 6308 del 25/01/1995 Ud. (dep. 24/06/1996) Rv. 205084 - 01

Stupefacenti - In genere | Attività illecite - Attenuante della lieve entità del fatto - Individuazione - Valutazione globale - Necessità - Richiamo di tutti gli elementi - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205084-01

Stupefacenti - In genere

In tema di attività illecite aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, il giudizio in ordine alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto non può farsi discendere da una sola delle componenti di quest'ultimo, ma deve investire il medesimo nella sua interezza. Il giudice, tuttavia, non è tenuto a soffermarsi su ciascun elemento essendo sufficiente il richiamo a quelli che hanno avuto un ruolo determinante nella decisione.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)