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Sez. 6, Sentenza n. 8857 del 15/06/1998 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 212005 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante del fatto di "lieve entità" prevista dall'art. 73, comma quinto, d.p.r. 9 Ottobre 1990, n. 309 - Applicazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212005-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Il comportamento preso in considerazione dall'art. 73, comma quinto, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in tema di violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti, è quello caratterizzato da una ridotta valenza offensiva. Per valutare se il fatto sia di "lieve entità" il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati nella norma, vale a dire sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) sia quelli che si riferiscono all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente): dovrà negare la sussistenza del fatto di "lieve entità" anche quando la ricorrenza di uno soltanto degli elementi indicati conduca a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità; viceversa, potrà addivenire alla diminuzione della pena quando accerti l'esistenza, nell'azione concretamente posta in essere, anche di un solo elemento positivo tra quelli menzionati, sempreché non sia contrastato da alcuno degli altri previsti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)