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Sez. 1, Sentenza n. 571 del 17/01/2001 (Rv. 543191 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Affitto di azienda - Stipulazione da parte del fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento - Azione revocatoria - Esperibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543191-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il contratto di affitto di azienda, incidendo negativamente sul valore del bene cui inerisce, rientra nel novero degli atti idonei, di per sè, ad alterare "in pejus" la garanzia patrimoniale del debitore, ed è, pertanto, soggetto all'azione revocatoria, in caso di successivo fallimento del locatore, qualora sussistano le altre condizioni richieste dall'art. 67 della legge fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)