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Sez. 1, Sentenza n. 366 del 17/01/1996 (Rv. 495479 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Contratto di locazione di bene immobile stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento - Pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495479-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il contratto di locazione, diminuendo il valore di mercato dell'immobile, è idoneo di per sè ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai propri creditori, ed è pertanto soggetto all'azione revocatoria quando sussistano gli altri requisiti fissati dall'art. 67 legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)