Sez. 1, Sentenza n. 366 del 17/01/1996 (Rv. 495479 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Contratto di locazione di bene immobile stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento - Pregiudizio per la garanzia patrimoniale dei creditori - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Il contratto di locazione, diminuendo il valore di mercato dell'immobile, è idoneo di per sè ad alterare in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai propri creditori, ed è pertanto soggetto all'azione revocatoria quando sussistano gli altri requisiti fissati dall'art. 67 legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)