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Sez. L, Sentenza n. 1028 del 27/02/1978 (Rv. 390371 - 01)

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - ACQUIRENTE DEL DIRITTO DI GODIMENTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL MEZZADRO - CAUSA RELATIVA AL DIRITTO DI RISCATTO DEL MEZZADRO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - PREGIUDIZIALITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390371-01

CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI GODIMENTO DEL FONDO - ACQUIRENTE DEL DIRITTO DI GODIMENTO - LEGITTIMAZIONE ALL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL MEZZADRO - CAUSA RELATIVA AL DIRITTO DI RISCATTO DEL MEZZADRO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - PREGIUDIZIALITA - ESCLUSIONE.*

Per il trasferimento della qualita di "concedente" del rapporto di mezzadria, basta, a norma dell'art 2160 cod civ, che venga trasferito il solo diritto di godimento del fondo. Conseguentemente, colui che abbia acquisito il diritto di godimento del fondo e legittimato all'Azione di risoluzione del rapporto per inadempimento del mezzadro, e d'altro canto nessuna pregiudizialita ex art 295 cod proc civ sussiste tra questa causa di risoluzione - in cui non viene in questione la proprieta del fondo - e quella relativa al diritto del mezzadro di riscatto, ex art 8 della legge n 590 del 1965, nei confronti dell'acquirente la proprieta del fondo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2160, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)