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Sez. L, Sentenza n. 2816 del 05/05/1982 (Rv. 420677 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - AZIONE PER IL RILASCIO CONTRO IL MEZZADRO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DEL FONDO - GIUDIZIO DI RISCATTO EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 SEPARATAMENTE PROMOSSO DAL MEZZADRO - PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420677-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI - AZIONE PER IL RILASCIO CONTRO IL MEZZADRO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DEL FONDO - GIUDIZIO DI RISCATTO EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 SEPARATAMENTE PROMOSSO DAL MEZZADRO - PREGIUDIZIALITÀ - ESCLUSIONE.*

La sospensione necessaria del processo si ha quando la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui risoluzione dipende la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge, ovvero allorquando ne costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico, il cui accertamento venga postulato con efficacia di giudicato. Non ricorre dunque tale ipotesi nel caso in cui l'acquirente di un fondo agricolo abbia agito contro il mezzadro per ottenere il rilascio del fondo ed il mezzadro abbia a sua volta promosso, con altro giudizio, Azione di riscatto a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590: nessun contrasto di giudicati è infatti possibile tra l'eventuale sentenza che accolga la domanda di rilascio e l'altra che accolga la domanda di riscatto, unica conseguenza essendo che per effetto della seconda l'acquirente sarà costretto a restituire il fondo che il mezzadro avrà dovuto consegnarli in ottemperanza alla firma. (V 4698/80, mass n 408509; (V 1028/78, mass n 390371; (Conf 1273/73, mass n 363860).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)