Sez. L, Sentenza n. 669 del 17/01/2004 (Rv. 569477 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elemento distintivo e parametro normativo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Elementi costitutivi - Individuazione - Relativo accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di lavoro subordinato a domicilio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ravvisato gli elementi qualificanti del rapporto di lavoro subordinato a domicilio, sulla base dei tre seguenti elementi: a) che il lavoratore era tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. b) che il lavoro era eseguito senza ausilio di manodopera salariata; c) che la prestazione lavorativa riguardava prodotti oggetto dell'attività del committente ed il lavoratore era inserito nel ciclo produttivo dell'impresa, restando irrilevanti l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigiane, il possesso di partita IVA, la mancata fissazione di termini rigorosi per la consegna del lavoro commissionato, o l'utilizzazione da parte del lavoratore di attrezzature proprie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)