Sez. L, Sentenza n. 14414 del 04/11/2000 (Rv. 541370 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elemento distintivo e parametro normativo del rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Elementi costitutivi - Individuazione - Relativo accertamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. In sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., ha escluso - in sede di giudizio circa la validità dei contributi previdenziali versati all'Inps - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore e una società in accomandita semplice, figlio e coniuge di soci accomandatari, che impartiva ordini e istruzioni ai dipendenti ed esercitava facoltà decisionali non confacenti con un assoggettamento gerarchico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)