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Sez. 3, Sentenza n. 30590 del 03/06/2014 Cc. (dep. 11/07/2014) Rv. 260262 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Errata individuazione del parametro normativo per il calcolo della sanzione sostitutiva - Annullamento senza rinvio e determinazione della pena da parte della Corte di Cassazione - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260262-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA

In tema di patteggiamento, va annullata senza rinvio, a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., la sentenza di applicazione di pena concordata con la quale il giudice, in accoglimento della richiesta delle parti di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria formulata senza specificazione alcuna del criterio di ragguaglio, nè dell'entità complessiva della sanzione, abbia illegittimamente applicato, ad un fatto commesso dopo l'entrata in vigore, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i criteri di conversione previsti dalla disciplina previgente, potendo la Corte di Cassazione provvedere direttamente alla determinazione della pena pecuniaria attraverso una operazione di mero calcolo matematico che non viola il criterio sinallagmatico alla base della richiesta di patteggiamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)