Sez. 3, Sentenza n. 19725 del 14/04/2011 Ud. (dep. 19/05/2011) Rv. 250333 - 01
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Sostituzione di pena detentiva in pecuniaria - Ragguaglio ex art. 135 cod. pen. - Applicazione ai fatti "ante legem" n. 94 del 2009 - Esclusione - Ragioni.
PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE
Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di cui all'art. 135 cod. pen. come modificato per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della legge. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione "ex" art. 53 legge n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta modifica in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)