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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 9 del 1987

Decisione
decisa il 1987-01-14, depositata il 1987-01-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:9
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4013

  • Successioni e donazioni (imposta sulle)
  • Coltivatori diretti eredi legittimi
  • Regime tributario
  • Assunta disparità di trattamento rispetto ai coltivatori eredi testamentari
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione sollevata con ordinanza che ne asserisca apodiditticamente, ma non ne motivi la rilevanza nel giudizio, lasciando con ciò inosservata la prescrizione dell'art. 23, comma secondo, L. n. 87 del 1953. (Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., "in quanto non estende il trattamento tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del de cuius, coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un quinquennio, e che siano eredi legittimi e non già testamentari").

Norme impugnate

  • art. 1 legge 29 novembre 1962, n. 1680

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, legge 29 novembre 1962, n. 1680 (Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto) promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 165/1980), la Commissione tributaria di secondo grado di Enna, sul ricorso proposto da Di Benedetto Gaetano ed altri, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, in quanto non estende il trattamento tributario previsto per gli estranei, coltivatori diretti, nella ipotesi di successione testamentaria, anche ai parenti del de cuius, coltivatori diretti, che abbiano coltivato il fondo per oltre un quinquennio, e che siano eredi legittimi e non già testamentari; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità della questione;
punto 2
Considerato che l'ordinanza si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, senza fornire alcuna motivazione al riguardo; che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1680, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze